(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale
           della regione Toscana n. 45 del 10 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   L'art.  22, punto 2 della legge regionale n. 29 del 23 aprile 1988
e' modificato come segue:
   2) A tale ufficio e' assegnato personale del ruolo unico regionale
di cui alla legge  regionale  22  aprile  1984,  n.  22,  secondo  le
modalita'  e  procedure  ivi previste, ovvero, sulla base di apposita
convenzione, personale, nell'ambito delle previsioni di organico  del
ruolo unico regionale, locali ed attrezzature messi a disposizione da
parte  delle  Camere   di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 1 agosto 1988
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 21
giugno 1988 ed e' stata vistata dal commissario  del  Governo  il  25
luglio 1988.